Trasporto Animali

  • condividi
  • |
  • |

Ai sensi della LRT 19/7/2017 n. 35, è consentito l’accesso gratuito degli animali di affezione sui mezzi di trasporto pubblico locale nei limiti di un solo animale per passeggero.I passeggeri che conducano cani sono obbligati ad usare il guinzaglio e la museruola,ad eccezione di quelli destinati all’assistenza delle persone prive di vista.

È comunque consentito l’utilizzo del trasportino in alternativa a guinzaglio e museruola. Gli altri animali d’affezione sono custoditi in appositi trasportini che impediscano il contatto dell’animale con l’esterno. I contenitori suddetti (trasportini) devono avere le dimensioni massime di 140 cm (somma tra lunghezza, larghezza e profondità) e non occupare posti a sedere, essendo altrimenti soggetti al pagamento della tariffa ordinaria.Il passeggero che conduce l’animale sui mezzi di trasporto pubblico locale, assicura che lo stesso non sporchi o crei disturbo o danno alcuno agli altri passeggeri o alla vettura.

Nel caso in cui l’animale sporchi o deteriori la vettura o rechi danno a persone o cose,la persona che lo accompagna è tenuta al risarcimento dei danni (art. 2052 c.c.).

L’animale può essere allontanato, a insindacabile giudizio del personale aziendale,in caso di notevole affollamento, qualora arrechi disturbo ai viaggiatori o in caso di mancato rispetto degli obblighi di cui sopra.